(19 agosto 2011) Il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno in Italia sono considerate feste civili per legge. Rinfreschiamo la memoria: si tratta di norme del ’46 e del ’49. L’istituzione della Festa della Liberazione dal nazifascismo precede tutte le altre, a dimostrazione prima di tutto del sopravvento spontaneo popolare, della grande attesa e del valore assunti da questa ricorrenza. Fu l’ultimo governo sotto la Luogotenenza del principe Umberto II, presieduto da Alcide De Gasperi, a stabilire che, limitatamente al 1946, “a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale”. Si assunse come giornata simbolo quella che segnava la liberazione delle città del nord Italia. E’ utile ricordare che il primo governo De Gasperi del periodo transitorio era composto da personaggi del calibro di Emilio Lussu, Giorgio Amendola, Pietro Nenni, Palmiro Togliatti, Antonio Segni, Ugo La Malfa, Mauro Scoccimarro. Il 25 aprile, con il 2 giugno, il primo maggio e altre ricorrenze fu quindi “istituzionalizzato” con la legge 260 del 27 maggio 1949 (governo De Gasperi V). Da notare che, all’epoca, le feste della Repubblica, della Liberazione, del Lavoro e dell’Unità nazionale erano le uniche civili assieme a un lungo elenco di appuntamenti religiosi. Obiettivamente, è davvero difficile credere che oggi emerga un’esigenza così inderogabile (qualunque essa sia) di accorpare alle domeniche successive, e quindi snaturare, ricorrenze della memoria, della dignità, della storia di un popolo, volute semplicemente dai padri della Repubblica.
(walter falgio)
Link alla Costituzione repubblicana
DI SEGUITO RIPORTO LE NORME ISTITUTIVE DELLE FESTE CIVILI DELLA REPUBBLICA
– Decreto luogotenenziale n. 185 del 22 aprile 1946 “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”. Articolo 1: “A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale”.
– Legge 27 maggio 1949 numero 260 “Disposizioni in materia di ricorrenze festive”
Articolo 1, in vigore dal 1 giugno 1949
1. Il giorno 2 giugno, data della fondazione della Repubblica, e dichiarato festa nazionale.
Articolo 2, in vigore dal 1 giugno 1949
1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno dell’Epifania;
il giorno della festa di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedi dopo Pasqua;
il giorno dell’Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il primo maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell’unita nazionale;
il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.
Articolo 3, in vigore dal 1 giugno 1949
1. Sono considerate solennita civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.
Articolo 4, in vigore dal 1 giugno 1949
1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennita civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.
Articolo 5, in vigore dal 1 giugno 1949
1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unita nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sara determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.